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lunedì 14 marzo 2016
martedì 1 marzo 2016
Regolamento 1379/2013: quali informazioni per il consumatore?
Dal 13 dicembre 2014, in concomitanza con
il Regolamento UE n. 1169/2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori”, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1379/2013 “relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”. Con questo nuovo
regolamento il legislatore Comunitario ha voluto aggiornare (in parte) le norme per le etichette destinate ai
consumatori che accompagnano tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura
dell’UE, con un chiaro rimando alla disciplina generale in tema di
etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n. 1169/2001).
Ma cosa cambia esattamente? La risposta la troviamo all’art. 35 del Reg. UE 1379/13.
Per i prodotti non trasformati e taluni prodotti
trasformati della pesca e dell’acquacoltura, preimballati e non preimballati,
occorre riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
- Denominazione commerciale e nome
scientifico: devono figurare sia la denominazione commerciale sia il nome
scientifico. La denominazione commerciale e il nome scientifico possono
corrispondere alla denominazione dell’alimento in toto o in parte, come
avverrebbe nel caso in cui fosse necessario aggiungere indicazioni
complementari alla denominazione.
Le denominazioni scientifiche sono rese
disponibili dal MIPAAF al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4156
- Metodo di produzione: il metodo di
produzione dovrebbe essere indicato per mezzo dei seguenti termini, in
particolare:
«pescato …» oppure
«pescato in acque dolci …» oppure
«allevato …».
Per i miscugli di specie identiche ottenute
con metodi di produzione diversi occorre indicare il metodo di produzione di
ogni partita.
- Zona di cattura/paese e corpo idrico/
paese di produzione: La zona di cattura per il pesce catturato in mare è la
zona, sottozona o divisione FAO in cui il pesce è stato catturato.
Il pesce catturato nell’Atlantico nord‑orientale,
nel Mediterraneo e nel Mar Nero deve recare la denominazione della sottozona o
divisione, insieme a una denominazione facilmente comprensibile per il
consumatore, oppure una carta o un pittogramma in sostituzione della
denominazione della zona. Per il resto del mondo va indicata solo la
denominazione della zona.
L’elenco delle zone, delle sottozone e delle
divisioni (CIEM) è pubblicato dalla FAO all’indirizzo http://www.
fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en
Per il pesce catturato in acque dolci si deve
indicare sia il nome del corpo idrico (fiume, lago ecc.) sia il paese in cui il
prodotto è stato catturato.
Per il pesce allevato (acquacoltura) si deve
indicare il paese di produzione.
Per i miscugli di specie identiche catturate
in zone di cattura diverse o raccolte in paesi di allevamento diversi si devono
indicare almeno la zona/il paese della partita quantitativamente più
rappresentativa e il fatto che i prodotti provengono da zone/paesi diversi.
- Attrezzi da pesca: per il pesce
selvatico si deve indicare una delle seguenti categorie di attrezzi da pesca utilizzate
per la cattura: «sciabiche», «reti da traino», «reti da imbrocco e reti
analoghe», «reti da circuizione e reti da raccolta», «ami e palangari»,
«draghe» e «nasse e trappole».
Per i miscugli di specie identiche catturate
utilizzando categorie di attrezzi da pesca diversi, tali categorie devono
essere indicate per ogni partita.
- Pesce scongelato: l’etichetta deve
indicare se il prodotto è stato scongelato. Per i prodotti preimballati, questa
informazione deve figurare insieme alla denominazione commerciale. Per i
prodotti non preimballati non deve necessariamente figurare insieme alla
denominazione dell’alimento ma va indicata su cartelloni o poster.
Questa informazione non è necessaria se i
prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
o
sono ingredienti presenti nel prodotto finito;
o
sono stati precedentemente congelati per ragioni di
sicurezza sanitaria;
o
sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad
affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o a una combinazione
di uno di questi processi;
o
sono alimenti per i quali il congelamento
costituisce una fase tecnologicamente necessaria.
- Termine minimo di conservazione/data di
scadenza: il termine minimo di conservazione corrisponde alla data
preceduta dalle espressioni «da consumarsi preferibilmente entro il» o «da
consumarsi preferibilmente entro fine».
o Tutti i prodotti preimballati non molto deperibili
devono indicare il termine minimo di conservazione. I prodotti molto
deperibili, invece, devono indicare la data di scadenza.
o Per tutti i prodotti non preimballati, i prodotti
preimballati per la vendita diretta o quelli imballati nei luoghi di vendita su
richiesta del consumatore, i paesi dell’UE possono decidere se adottare norme
nazionali recanti l’obbligo di indicare il termine minimo di conservazione o la
data di scadenza.
o Per i molluschi bivalvi vivi il termine minimo di
conservazione può essere sostituito dall’etichetta «Questi animali devono
essere vivi al momento dell’acquisto.
Inoltre, relativamente alla modalità di
presentazione delle informazioni obbligatorie ai consumatori, occorre che le informazioni obbligatorie devono essere
rese disponibili e facilmente accessibili.
o
Sui prodotti preimballati appaiono direttamente
sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
o Per i prodotti non
preimballati disciplinati dal regolamento OCM le informazioni possono
essere fornite in vari modi, ad esempio su etichette, cartelloni, poster e
simili.
Le informazioni sono apposte in un punto evidente in modo da essere
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da
altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di
interferire.
Le informazioni devono essere stampate sull’imballaggio o
sull’etichetta in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui
parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm .
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura
meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri è
pari o superiore a 0,9 mm .
La denominazione completa dell’alimento e il peso netto devono comparire nello
stesso campo visivo.
Normativa di riferimento:
- Regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n.
1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio.
- Regolamento
(CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita.
- Regolamento
(CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di sardine.
- Regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004
della Commissione
- Regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale
- Regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo agli additivi alimentari
venerdì 26 febbraio 2016
e-commerce: diciture obbligatorie
Come noto, da qualche anno, la vendita "in rete" di prodotti alimentari è sempre più diffusa ed è diventata un business appetibile.
Ancora più importante sta diventando la vendita "on line" di alimenti pronti per il consumo;
in sostanza si tratta di prodotti gastronomici preparati da ristoranti o gastronomie, che vengono ordinati dal consumatore utilizzando dei siti internet che, a loro volta, provvedono a girare l'ordine all'operatore del settore alimentare che preparerà il piatto richiesto e lo porterà al domicilio del cliente.
Sino all'entrata in vigore del regolamento UE 1169/11, i siti internet di cui stiamo parlando, non avevano obblighi specifici di informazioni al consumatore, fatti salvi gli obblighi previsti da normative orizzontali che disciplinano la vendita a distanza.
Oggi, con l'entrata in vigore del predetto regolamento, sono state dettate le informazioni che il consumatore deve obbligatoriamente avere a disposizione e le relative modalità per esprimerle.
In particolare è l'art. 14 del regolamento UE 1169/11 che disciplina la materia:
Art. 14
Vendita a distanza
1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'art. 9, per gli
alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a
distanza:
a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni
di cui all'art. 9, paragr. 1, lett. f), sono disponibili prima della conclusione
dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite
mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore
del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni
obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore
alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della
consegna.
2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche
di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'art. 44 sono
rese disponibili ai sensi del paragr. 1 del presente articolo.
In sostanza, ad eccezione del "termine minimo di conservazione" o della "data di scadenza", tutte le informazioni che normalmente troviamo sull'etichetta di un prodotto alimentare preimballlato, dovranno essere messe a disposizione anche sul sito internet dove è possibile acquistare il prodotto.
Le stesse informazioni, poi, le dobbiamo anche trovare al momento della consegna. .
Da una breve ricerca effettuata in rete, ho potuto notare che la vendita "on line" di alimenti confezionati (o preimballati) rispetta la normativa.
Di contro ho potuto verificare che NESSUN sito che effettua la vendita ON LINE di prodotti di gastronomia preparati presso la ristorazione pubblica o simili, rispetta la norma sopra citata, nè , tantomeno, questa normativa viene rispettata da chi esegue la consegna del cibo.
Va difatti precisato che l'art. 14 del reg. UE 1169/11, si applica sia per i prodotti venduti preconfezionati che per quelli venduti sfusi.
Le indicazioni relative al cibo venduto "SFUSO", che dovremmo trovare sul sito internet del venditore, devono essere quelle previste dall'art. 44 del reg. UE 1169/11 e quelle previste dall'art. 16 del dlgs 109/92, ovvero:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione. Inoltre gli ingredienti che provocano allergie o intolleranze andranno evidenziati rispetto agli altri;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.
Le stesse informazioni dovranno essere messe a disposizione del consumatore al momento della consegna del prodotto.
Gualtiero Casavola
giovedì 18 febbraio 2016
Il consulente in pillole: l'acidità del vino.
L'acidità del vino e dei mosti è l'indice della quantità di acidi contenuti in esse. È
espressa in g/l di acido tartarico e varia da 4 a 15 g/l.
L’acidità è dovuta principalmente a tre acidi: acido tartarico, acido malico e,
in misura minore, acido citrico. L’entità degli altri acidi, eventualmente presenti, è bassa (dal 3 al 4% del totale). L’acidità di un mosto
o di un vino si misura con l’analisi dell’acidità totale. Questa corrisponde alla
somma dell’acidità fissa e dell’acidità volatile.
Il grado di acidità del mosto e del vino influenza direttamente il colore, la
crescita di lieviti e batteri e le qualità aromatiche. In generale, un valore
basso di acidità conferisce freschezza al vino, mentre un valore elevato lo
rende aspro e pungente. Una giusta misura di acidità aiuta a vivacizzare e
preservare il colore del vino e ne garantisce una lunga conservazione.
Quindi ricapitolando:
- Acidità totale: valore dato dalla somma di tutti gli acidi contenuti nel mosto e nel vino. È espressa in g/l di acido tartarico e varia da 4 a 15 g/l. L’acidità totale, con il grado alcolico e il grado zuccherino residuo, è una delle caratteristiche più rilevanti del vino. Nei mosti questo valore si ricava con un’analisi chimica chiamata ‘titolazione’, che quantifica l’acidità totale in g/l ed è un indice dello stato di maturazione dell’uva: quanto più alto è l’indice tanto meno matura è l’uva.
- Acidità fissa: misura della concentrazione, nel mosto e nel vino, di acidi (tartarico, malico, citrico, lattico, eccetera) detti fissi in quanto la loro volatilità è talmente bassa che non possono essere separati dal mosto o dal vino tramite distillazione. I due principali acidi fissi presenti nel vino sono l’acido tartarico e l’acido malico, che, per la loro bassa volatilità, non contribuiscono alla formazione del bouquet odoroso. L’acidità fissa si ricava dalla differenza tra il valore dell’acidità totale e dell’acidità volatile espressa in g/l di acido acetico.
- Acidità volatile: valore, nel vino, risultante dalla somma degli acidi (tra cui l’acido acetico), detti volatili perché, al contrario di quelli fissi, possono essere separati dal liquido alcolico mediante la distillazione. Nei vini il grado di acidità volatile varia da 0,3 a 0,6 g/l di acido acetico; valori superiori indicano un processo di acetificazione in atto.
(Anthony Scorzelli)
Le micotossine nella filiera agro-alimentare
1 Le
micotossine e funghi produttori
Le micotossine sono metaboliti secondari, tossici per
gli animali superiori, prodotti da funghi.
Solitamente il termine micotossina viene riservato a
quei prodotti chimici tossici e termostabili, prodotti da talune specie di
funghi che colonizzano i raccolti vegetali in campo e i prodotti alimentari in
magazzino, in post-raccolta.
I principali prodotti agro-alimentari interessati da
questa contaminazione sono i cereali in genere, la frutta secca, il caffè, il
cacao, le spezie, i semi oleaginosi, i piselli, i fagioli secchi, i succhi di
frutta (specialmente di mela).
Ad oggi sono state riconosciute circa 300 micotossine,
con funghi produttori che appartergono principalmente a 3 specie: Aspergillus,
Penicillium e Fusarium.
Tab. 1.1
Principali micotossine, muffe e prodotti oggetto di contaminazione
|
||
Micotossina
|
Muffa
|
Prodotti
contaminati
|
Aflatossina B1 B2 G1 G2
|
Aspergillus flavus, A.
Parasiticus, A. Nomius
|
Arachidi, legumi, mais,
altri cereali, noci e mandorle, semi oleosi, frutta secca, latte di bufala
|
Aflatossina M1 e M2
|
Metabolismo B1 B2
|
latte di vacca
|
Zearalenoni: zearalenone,
zearalenolo
|
Fusarium graminearum, F.
culmorum
|
Mais e altri cereali
|
Ocratossina A e B
|
Aspergillus Ochraceus,
Penicillium verrucosum e altre specie di Penicillium e Aspergillus
|
Orzo, mais, frumento e
latri cereali, pane, paste e altri prodotti da forno,
|
Tricoteceni:
- Tossina T-2
- Deossinivalenolo
- Fusarenone
- Nivalenolo
- Tricotecine
- Fumonisine
|
- F. sporotrichioides
- F. graminearum e culmorum
- F. graminearum e culmorum
- Trichothecium roseum
- Stachibotris atra
- Fusarium spp.
|
- Mais e altri cereali
- Frumento e altri cereali
- Frumento e altri cereali
- Frutta e derivati
- Frutta e derivati
- Mais e altri cereali
|
Patulina
|
Penicillium expansum e
altri Penicillium e Aspergillus
|
Futta e derivati
|
Nella produzione di tossine molti sono i fattori che
concorrono, siano essi estrinseci o intrinseci.
I fattori intrinseci sono:
1) il potenziale tossingeno del dato ceppo che può
variare nell'ampio intervallo da 1 a 104;
2) il livello di contaminazione iniziale.
Diversamente i fattori estrinseci sono correlati alle
condizioni ecologiche:
1) fattori chimici, chimico-fisici e fisici, quindi
umidità e acqua libera, T, tempo, substrato favorevole, rapporto CO2/O2.
2) fattori biologici: parassiti, competizione tra
ceppi fungini, flora di competizione, stress della pianta, resistenza del
substrato genetica e fisica.
Tab. 1.2 Alcuni valori di acqua libera in cui
preferibilmente si verifica la crescita fungina
|
||
Muffa
|
Aw crescita fungo
|
Aw produzione tossina
|
Aspergillus Flavus
|
0,78
|
0,84
|
Aspergillus parasiticus
|
0,80 - 0,82
|
0,83 - 0,87
|
Aspergillus Ochraceus
|
0,77 - 0,83
|
0,83 - 0,87
|
Tab. 1.3 Intervallo di
temperatura di sviluppo delle tossine
|
|
Muffa (tossina)
|
Temperatura (°C)
|
Aspergillus (aflatossine, ocratossina)
|
da 24 a 37 °C
|
Penicillium (ocratossina)
|
da 20 a 32 °C
|
Fusarium (Zearalenone, Deossinivalenolo)
|
da 15 a 27 °C
|
2 Azioni preventive da
attuare in sede di autocontrollo
Una
caratteristica rilevante delle micotossine è la loro stabilità durante le
fasi di stoccaggio e termoresistenza ai trattamenti termici impiegati
dall'industria alimentare.
Risulta quindi di
fondamentale importanza l'attività di prevenzione, ovvero tutte quelle azioni
che vengono intraprese per evitare o limitare lo sviluppo fungino e la
successiva produzione di tossine.
Alcune azioni che
possono essere intraprese a scopo preventivo sono:
1) GAP, buone
pratiche agricole e corretto impiego di anticrittogamici, all'uopo di limitare
la crescita dei funghi in campo;
2) quando
possibile cernita preliminare dei frutti, eliminando quelli muffiti o che
presentano ferite , quindi più predisposti al fenomeno del nesting (particolarmente
importante nel caso di produzione di succhi di frutta, dato che i frutti
muffiti contengono maggior quantitativi di patulina);
3) lavaggio dei
frutti ad alta pressione prima della macinazione, eliminando così le zone
muffite e riduzione dei livelli di spore di Penicillium expansum e patulina.
4) controllo
dell'umidità di stoccaggio del prodotto. Per il frumento viene considerato
sicuro un valore di umidità attorno al 14,5% sul peso;
5) riduzione dei
tempi di magazzinaggio delle materie prime, qualora risultasse difficoltoso
il controllo dell'umidità della fornitura (parametro rilevante per le piccole
realtà che producono prodotti da forno, spesso dotate di silos per lo
stoccaggio di ridotte dimensioni);
6) definizione di
capitolati di fornitura e procedure di accettazione e respingimento del
prodotto.
|
mercoledì 17 febbraio 2016
Modalità di registrazione delle sostanze zuccherine sul nuovo registro telematico.
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, con proprio decreto ha emanato le disposizioni per la
dematerializzazione del registro di carico e scarico per le sostanze
zuccherine.
Il registro in formato cartaceo potrà essere tenuto fino al 1
ottobre 2015, dopodichè sarà obbligatorio la tenuta e la gestione in modalità
telematica del registro di carico e
scarico.
I soggetti obbligati a detenere
il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine in base alla
L.82/2006 sono i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione. In
questo obbligo ricadono anche gli utilizzatori dei
suddetti zuccheri, ad eccezione di quelli che:
- somministrano al pubblico;
- producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani;
- sono già in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, o dell’apposito registro vidimato dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio.
Le modalità di iscrizione ed
accesso al SIAN e di tenuta del registro telematico sono disponibili sul sito
del MIPAFF al seguente link:
Ma quali sono le sostanze
zuccherine/dolcificanti soggette a registrazione? E come vanno classificate nel
registro telematico?
Di seguito si riporta uno schema
riassuntivo utile a chi è alle prime armi con la gestione del registro
dematerializzato:
Tipo di
dolcificante
|
Registrazione
Si/No
|
Classificazione
|
Destrosio
|
Si
|
Glucosio
|
Glucosio
|
Si
|
Glucosio
|
Sciroppo di
fruttosio-glucosio
|
Si
|
Isoglucosio in
soluzione
|
Sciroppo di
fruttosio-glucosio disidratato
|
Si
|
Isoglucosio
|
Sciroppo di
glucosio
|
Si
|
Glucosio in
soluzione
|
Sciroppo di
glucosio disidratato
|
Si
|
Glucosio
|
Sciroppo di
glucosio-fruttosio
|
Si
|
Isoglucosio in
soluzione
|
Sciroppo di
glucosio-fruttosio disidratato
|
Si
|
Isoglucosio
|
Sciroppo di
zucchero invertito
|
Si
|
Saccarosio in
soluzione
|
Zucchero
semolato/in granella /raffinato/ di fabbrica
|
Si
|
Saccarosio
|
Zucchero di
canna
|
Si
|
Saccarosio
|
Zucchero
fondente
|
Si
|
Saccarosio
|
Zucchero
invertito
|
Si
|
Saccarosio
|
Zucchero liquido
|
SI
|
Saccarosio in
soluzione
|
Zucchero liquido
invertito
|
SI
|
Saccarosio in
soluzione
|
Edulcoranti
(Sorbitoli, Mannitoli, Acesulfame K, Aspartame, Isomalto, Saccarina
Sucralosio, Glicosidi steviolici, etc)
|
No
|
-
|
Fruttosio puro
(Voce Doganale 170250 00)
|
No
|
-
|
Inulina
|
No
|
-
|
Isolmaltulosio
|
No
|
-
|
Latittolo
|
No
|
-
|
Lattosio
|
No
|
-
|
Malto di orzo
|
No
|
-
|
Maltodestrine
|
No
|
-
|
Mannitolo
|
No
|
-
|
Melasso
|
No
|
-
|
Sciroppo di riso
|
No
|
-
|
Trealosio
|
No
|
-
|
Sciroppo
(zucchero) di acero
|
No
|
-
|
Sciroppo
(zucchero) di agave
|
No
|
-
|
Zucchero di
palma
|
No
|
-
|
Zucchero di
cocco
|
No
|
-
|
Zuccheri
colorati e aromatizzati
|
No
|
-
|
Zucchero
caramellato/Caramello
|
No
|
-
|
Zucchero a
velo/Velo idrorepellente
|
No
|
-
|
Normativa di riferimento:
-
Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
-
D.M. n.11 del 08/01/2015;
-
MIPAAF Prot. N. 6437 del 25/6/2015.
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