Cari lettori, sperando di fare cosa gradita, ho il piacere di condividere con voi un mio lavoro: il DIZIONARIO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE. Con questo documento intendo facilitare il lavoro a tutti coloro che quotidianamente lavorano nel settore alimentare.
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lunedì 14 marzo 2016
martedì 1 marzo 2016
Regolamento 1379/2013: quali informazioni per il consumatore?
Dal 13 dicembre 2014, in concomitanza con
il Regolamento UE n. 1169/2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori”, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1379/2013 “relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”. Con questo nuovo
regolamento il legislatore Comunitario ha voluto aggiornare (in parte) le norme per le etichette destinate ai
consumatori che accompagnano tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura
dell’UE, con un chiaro rimando alla disciplina generale in tema di
etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n. 1169/2001).
Ma cosa cambia esattamente? La risposta la troviamo all’art. 35 del Reg. UE 1379/13.
Per i prodotti non trasformati e taluni prodotti
trasformati della pesca e dell’acquacoltura, preimballati e non preimballati,
occorre riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
- Denominazione commerciale e nome
scientifico: devono figurare sia la denominazione commerciale sia il nome
scientifico. La denominazione commerciale e il nome scientifico possono
corrispondere alla denominazione dell’alimento in toto o in parte, come
avverrebbe nel caso in cui fosse necessario aggiungere indicazioni
complementari alla denominazione.
Le denominazioni scientifiche sono rese
disponibili dal MIPAAF al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4156
- Metodo di produzione: il metodo di
produzione dovrebbe essere indicato per mezzo dei seguenti termini, in
particolare:
«pescato …» oppure
«pescato in acque dolci …» oppure
«allevato …».
Per i miscugli di specie identiche ottenute
con metodi di produzione diversi occorre indicare il metodo di produzione di
ogni partita.
- Zona di cattura/paese e corpo idrico/
paese di produzione: La zona di cattura per il pesce catturato in mare è la
zona, sottozona o divisione FAO in cui il pesce è stato catturato.
Il pesce catturato nell’Atlantico nord‑orientale,
nel Mediterraneo e nel Mar Nero deve recare la denominazione della sottozona o
divisione, insieme a una denominazione facilmente comprensibile per il
consumatore, oppure una carta o un pittogramma in sostituzione della
denominazione della zona. Per il resto del mondo va indicata solo la
denominazione della zona.
L’elenco delle zone, delle sottozone e delle
divisioni (CIEM) è pubblicato dalla FAO all’indirizzo http://www.
fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en
Per il pesce catturato in acque dolci si deve
indicare sia il nome del corpo idrico (fiume, lago ecc.) sia il paese in cui il
prodotto è stato catturato.
Per il pesce allevato (acquacoltura) si deve
indicare il paese di produzione.
Per i miscugli di specie identiche catturate
in zone di cattura diverse o raccolte in paesi di allevamento diversi si devono
indicare almeno la zona/il paese della partita quantitativamente più
rappresentativa e il fatto che i prodotti provengono da zone/paesi diversi.
- Attrezzi da pesca: per il pesce
selvatico si deve indicare una delle seguenti categorie di attrezzi da pesca utilizzate
per la cattura: «sciabiche», «reti da traino», «reti da imbrocco e reti
analoghe», «reti da circuizione e reti da raccolta», «ami e palangari»,
«draghe» e «nasse e trappole».
Per i miscugli di specie identiche catturate
utilizzando categorie di attrezzi da pesca diversi, tali categorie devono
essere indicate per ogni partita.
- Pesce scongelato: l’etichetta deve
indicare se il prodotto è stato scongelato. Per i prodotti preimballati, questa
informazione deve figurare insieme alla denominazione commerciale. Per i
prodotti non preimballati non deve necessariamente figurare insieme alla
denominazione dell’alimento ma va indicata su cartelloni o poster.
Questa informazione non è necessaria se i
prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
o
sono ingredienti presenti nel prodotto finito;
o
sono stati precedentemente congelati per ragioni di
sicurezza sanitaria;
o
sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad
affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o a una combinazione
di uno di questi processi;
o
sono alimenti per i quali il congelamento
costituisce una fase tecnologicamente necessaria.
- Termine minimo di conservazione/data di
scadenza: il termine minimo di conservazione corrisponde alla data
preceduta dalle espressioni «da consumarsi preferibilmente entro il» o «da
consumarsi preferibilmente entro fine».
o Tutti i prodotti preimballati non molto deperibili
devono indicare il termine minimo di conservazione. I prodotti molto
deperibili, invece, devono indicare la data di scadenza.
o Per tutti i prodotti non preimballati, i prodotti
preimballati per la vendita diretta o quelli imballati nei luoghi di vendita su
richiesta del consumatore, i paesi dell’UE possono decidere se adottare norme
nazionali recanti l’obbligo di indicare il termine minimo di conservazione o la
data di scadenza.
o Per i molluschi bivalvi vivi il termine minimo di
conservazione può essere sostituito dall’etichetta «Questi animali devono
essere vivi al momento dell’acquisto.
Inoltre, relativamente alla modalità di
presentazione delle informazioni obbligatorie ai consumatori, occorre che le informazioni obbligatorie devono essere
rese disponibili e facilmente accessibili.
o
Sui prodotti preimballati appaiono direttamente
sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
o Per i prodotti non
preimballati disciplinati dal regolamento OCM le informazioni possono
essere fornite in vari modi, ad esempio su etichette, cartelloni, poster e
simili.
Le informazioni sono apposte in un punto evidente in modo da essere
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da
altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di
interferire.
Le informazioni devono essere stampate sull’imballaggio o
sull’etichetta in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui
parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm .
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura
meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri è
pari o superiore a 0,9 mm .
La denominazione completa dell’alimento e il peso netto devono comparire nello
stesso campo visivo.
Normativa di riferimento:
- Regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n.
1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio.
- Regolamento
(CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita.
- Regolamento
(CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni
di commercializzazione per le conserve di sardine.
- Regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004
della Commissione
- Regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale
- Regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo agli additivi alimentari
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