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martedì 16 febbraio 2016


Macellazione di bovini con età inferiore ai 15 giorni.

Vari responsabili di stabilimenti autorizzati alla macellazione di ungulati domestici valutano la possibilità di macellare bovini con età inferiore ai 15 giorni, riscontrando nella normativa vigente nessuna risposta chiara al loro quesito.
La normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore non fa riferimento a nessuna età minima sui vitelli che possono essere macellati.

Bisogna tuttavia rispettare varie prescrizioni richieste dalla normativa in vigore sul benessere animale, ossia:

- non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili; tra questi abbiamo i mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato (il cordone ombelicale deve essere caduto o completamente secco. Nel vitello la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno).

- sussiste il divieto di trasportare vitelli di meno di dieci giorni. Il trasporto è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km.

- sussiste il divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore i vitelli di età inferiore ai 14 giorni. Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre vitelli di età superiore a 10 giorni e inferiore a 14 giorni.

Inoltre, il Regolamento 854 del 29 aprile 2004, nella sezione relativa alla visita post mortem dei bovini, parla di “bovini di età inferiore alle sei settimane”, destinando quindi al consumo umano anche le carni di bovini con età inferiore ai 15 giorni.


Ultima considerazione: la denominazione di vendita delle carni di bovini con età inferiore ai 15 giorni sarà “vitello” o “carne di vitello” (denominazione di vendita prevista per le carni ottenute da bovini macellati dalla nascita sino all'ottavo mese).

Normativa di riferimento:
- legge 4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi 12 dicembre 1969, n. 963, 16 febbraio 1983, n. 44 e 3 agosto 2004, n. 204;
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
- Circolare MIPAAF Prot. 7770 del 13/04/2015.

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