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venerdì 23 settembre 2016

CARNI BOVINE: CHIAREZZA IN MACELLERIA

Denominazioni di vendita delle carni bovine: cosa indicare sui tagli di carne all'interno del banco frigorifero in macelleria? Occorre verificare l’età dell’animale per poter rispondere. La normativa vigente riporta quanto segue:

-         bovino adulto: bovini di età maggiore di 12 mesi (legge 4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi 12 dicembre 1969, n. 963, 16 febbraio 1983, n. 44 e 3 agosto 2004, n. 204);
-         vitellone: carni ottenute da bovini di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (ALLEGATO VII Regolamento (UE) n. 1308/2013);
-         vitello: carni ottenute da bovini di età inferiore a otto mesi  (ALLEGATO VII Regolamento (UE) n. 1308/2013);



Per garantire la veridicità dell’informazione relativa alla “categoria del bovino adulto” anche nella forma comunemente accettata dal commercio (vitellone, scottona, sorana, ecc.), è necessario assicurare quanto segue: le mezzene dei bovini di età superiore ai 12 mesi devono essere state classificate ai sensi dell’allegato IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013. 
Infatti, per attribuire la corretta categoria del bovino adulto, ad eccezione della categoria Z, è necessario utilizzare le “Tabelle unionali di classificazione delle carcasse” così come di seguito riportate:

Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)
Categoria della carcassa secondo la classificazione UE
vitellone
· categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi
toro
· categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi
manzo
· categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi
vacca
· categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato
giovenca – scottona – sorana
· categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi
(*) in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita obbligatoria “bovino adulto”.

Informazioni facoltative: cosa si può indicare?

L’articolo 15 bis del Regolamento (CE) n.1760/2000, così come modificato dal Regolamento UE n.653/2014, prevede che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette della carne bovina debbano essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura e, in particolare al Regolamento UE n.1169/2011.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 16 gennaio “L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo punto 2, deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell’Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe bovina.”

Ciò significa che informazioni quali: età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scottona, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, ecc. non necessitano di un disciplinare per poter essere riportate in etichetta. Dette informazioni possono essere esplicitate volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla BDN.

Tali informazioni devono essere comunque oggettive, verificabili da parte delle Autorità preposte ai controlli, comprensibili e non ingannevoli per il consumatore. 

E’ evidente che l’operatore o l’organizzazione che appone informazioni sulle etichette della carne bovina deve dimostrare, con soddisfazione dell’Autorità di controllo, la veridicità delle stesse.

Fonti:
  • Circolare MIPAAF Prot. 7770 del 13/04/2015;
  • REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
  • D.M. 16 gennaio 20151 recante “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n.653/2014”
  

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