Denominazioni di vendita delle carni bovine: cosa indicare sui
tagli di carne all'interno del banco frigorifero in macelleria? Occorre verificare l’età dell’animale
per poter rispondere. La normativa vigente riporta quanto segue:
-
bovino adulto: bovini di età maggiore di 12 mesi (legge
4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi 12 dicembre 1969, n.
963, 16 febbraio 1983, n. 44 e 3 agosto 2004, n. 204);
-
vitellone: carni ottenute da bovini di età pari o
superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (ALLEGATO VII Regolamento
(UE) n. 1308/2013);
-
vitello: carni ottenute da bovini di età inferiore a
otto mesi (ALLEGATO VII Regolamento (UE)
n. 1308/2013);
Per garantire la veridicità
dell’informazione relativa alla “categoria del bovino adulto” anche nella forma
comunemente accettata dal commercio (vitellone, scottona, sorana, ecc.), è necessario
assicurare quanto segue: le mezzene dei bovini
di età superiore ai 12 mesi devono essere state classificate ai sensi
dell’allegato IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
Infatti, per attribuire la
corretta categoria del bovino adulto, ad eccezione della categoria Z, è necessario
utilizzare le “Tabelle unionali di classificazione delle carcasse” così come di
seguito riportate:
Dizioni comunemente
accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)
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Categoria della carcassa
secondo la classificazione UE
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vitellone
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· categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari
o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi
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toro
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· categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari
o superiore a ventiquattro mesi
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manzo
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· categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o
superiore a dodici mesi
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vacca
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· categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato
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giovenca – scottona – sorana
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· categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o
superiore a dodici mesi
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(*) in
etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita
obbligatoria “bovino adulto”.
Informazioni facoltative: cosa si può
indicare?
L’articolo
15 bis del Regolamento (CE) n.1760/2000, così come modificato dal
Regolamento UE n.653/2014, prevede che le informazioni facoltative aggiunte
sulle etichette della carne bovina debbano essere oggettive, verificabili dalle
Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Tali informazioni
devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di
etichettatura e, in particolare al Regolamento UE n.1169/2011.
Ai
sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 16 gennaio “L'operatore
o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni
facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione
ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo punto 2, deve
garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative
medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell’Autorità
competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di
rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita
nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe bovina.”
Ciò
significa che informazioni quali: età, sesso, categoria del bovino adulto
(vitellone, scottona, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di
allevamento in Italia, ecc. non necessitano di un disciplinare per poter
essere riportate in etichetta. Dette informazioni possono essere esplicitate
volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che
commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente
desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla BDN.
Tali
informazioni devono essere comunque oggettive, verificabili da parte delle
Autorità preposte ai controlli, comprensibili e non ingannevoli per il
consumatore.
E’ evidente che l’operatore o l’organizzazione che appone
informazioni sulle etichette della carne bovina deve dimostrare, con
soddisfazione dell’Autorità di controllo, la veridicità delle stesse.
Fonti:
- Circolare MIPAAF Prot. 7770 del 13/04/2015;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- D.M. 16 gennaio 20151 recante “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n.653/2014”
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