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venerdì 26 febbraio 2016

e-commerce: diciture obbligatorie

Come noto, da qualche anno, la vendita "in rete" di prodotti alimentari è sempre più diffusa ed è diventata un business appetibile.

Ancora più importante sta diventando la vendita "on line" di alimenti pronti per il consumo;

in sostanza si tratta di prodotti gastronomici preparati da ristoranti o gastronomie, che vengono ordinati dal consumatore utilizzando dei siti internet che, a loro volta, provvedono a girare l'ordine all'operatore del settore alimentare che preparerà il piatto richiesto e lo porterà al domicilio del cliente.

Sino all'entrata in vigore del regolamento UE 1169/11, i siti internet di cui stiamo parlando, non avevano obblighi specifici di informazioni al consumatore, fatti salvi gli obblighi previsti da normative orizzontali che disciplinano la vendita a distanza.

Oggi, con l'entrata in vigore del predetto regolamento, sono state dettate le informazioni che il consumatore deve obbligatoriamente avere a disposizione e le relative modalità per esprimerle.

In particolare è l'art. 14 del regolamento UE 1169/11 che disciplina la materia:

Art. 14
Vendita a distanza
1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'art. 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all'art. 9, paragr. 1, lett. f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'art. 44 sono rese disponibili ai sensi del paragr. 1 del presente articolo.

In sostanza, ad eccezione del "termine minimo di conservazione" o della "data di scadenza", tutte le informazioni che normalmente troviamo sull'etichetta di un prodotto alimentare preimballlato, dovranno essere messe a disposizione anche sul sito internet dove è possibile acquistare il prodotto.
Le stesse informazioni, poi, le dobbiamo anche trovare  al momento della consegna. .

Da una breve ricerca effettuata in rete, ho potuto notare che la vendita "on line" di alimenti confezionati (o preimballati) rispetta la normativa.

Di contro ho potuto verificare che NESSUN sito che effettua la vendita ON LINE di prodotti di gastronomia preparati presso la ristorazione pubblica o simili, rispetta la norma sopra citata, nè , tantomeno, questa normativa viene rispettata da chi esegue la consegna del cibo.

Va difatti precisato che l'art. 14 del reg. UE 1169/11, si applica sia per i prodotti venduti preconfezionati che per quelli venduti sfusi.

Le indicazioni relative al cibo venduto "SFUSO", che dovremmo trovare sul sito internet del venditore, devono essere quelle previste dall'art. 44 del reg. UE 1169/11 e quelle previste dall'art. 16 del dlgs 109/92, ovvero:

a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione. Inoltre gli ingredienti  che provocano allergie o intolleranze andranno evidenziati rispetto agli altri;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.

Le stesse informazioni dovranno essere messe a disposizione del consumatore al momento della consegna del prodotto.

Gualtiero Casavola







giovedì 18 febbraio 2016

Il consulente in pillole: l'acidità del vino.

L'acidità del vino e dei mosti è l'indice della quantità di acidi contenuti in esse. È espressa in g/l di acido tartarico e varia da 4 a 15 g/l.
L’acidità è dovuta principalmente a tre acidi: acido tartarico, acido malico e, in misura minore, acido citrico. L’entità degli altri acidi, eventualmente presenti, è bassa (dal 3 al 4% del totale). L’acidità di un mosto o di un vino si misura con l’analisi dell’acidità totale. Questa corrisponde alla somma dell’acidità fissa e dell’acidità volatile. 
Il grado di acidità del mosto e del vino influenza direttamente il colore, la crescita di lieviti e batteri e le qualità aromatiche. In generale, un valore basso di acidità conferisce freschezza al vino, mentre un valore elevato lo rende aspro e pungente. Una giusta misura di acidità aiuta a vivacizzare e preservare il colore del vino e ne garantisce una lunga conservazione.
Quindi ricapitolando:
  • Acidità totale: valore dato dalla somma di tutti gli acidi contenuti nel mosto e nel vino. È espressa in g/l di acido tartarico e varia da 4 a 15 g/l. L’acidità totale, con il grado alcolico e il grado zuccherino residuo, è una delle caratteristiche più rilevanti del vino. Nei mosti questo valore si ricava con un’analisi chimica chiamata ‘titolazione’, che quantifica l’acidità totale in g/l ed è un indice dello stato di maturazione dell’uva: quanto più alto è l’indice tanto meno matura è l’uva.
  • Acidità fissa: misura della concentrazione, nel mosto e nel vino, di acidi (tartarico, malico, citrico, lattico, eccetera) detti fissi in quanto la loro volatilità è talmente bassa che non possono essere separati dal mosto o dal vino tramite distillazione. I due principali acidi fissi presenti nel vino sono l’acido tartarico e l’acido malico, che, per la loro bassa volatilità, non contribuiscono alla formazione del bouquet odoroso. L’acidità fissa si ricava dalla differenza tra il valore dell’acidità totale e dell’acidità volatile espressa in g/l di acido acetico.
  • Acidità volatile: valore, nel vino, risultante dalla somma degli acidi (tra cui l’acido acetico), detti volatili perché, al contrario di quelli fissi, possono essere separati dal liquido alcolico mediante la distillazione. Nei vini il grado di acidità volatile varia da 0,3 a 0,6 g/l di acido acetico; valori superiori indicano un processo di acetificazione in atto.
(Anthony Scorzelli)

Le micotossine nella filiera agro-alimentare


1 Le micotossine e funghi produttori

Le micotossine sono metaboliti secondari, tossici per gli animali superiori, prodotti da funghi.
Solitamente il termine micotossina viene riservato a quei prodotti chimici tossici e termostabili, prodotti da talune specie di funghi che colonizzano i raccolti vegetali in campo e i prodotti alimentari in magazzino, in post-raccolta.
I principali prodotti agro-alimentari interessati da questa contaminazione sono i cereali in genere, la frutta secca, il caffè, il cacao, le spezie, i semi oleaginosi, i piselli, i fagioli secchi, i succhi di frutta (specialmente di mela).
Ad oggi sono state riconosciute circa 300 micotossine, con funghi produttori che appartergono principalmente a 3 specie: Aspergillus, Penicillium e Fusarium.

Tab. 1.1 Principali micotossine, muffe e prodotti oggetto di contaminazione
Micotossina
Muffa
Prodotti contaminati
Aflatossina B1 B2 G1 G2
Aspergillus flavus, A. Parasiticus, A. Nomius
Arachidi, legumi, mais, altri cereali, noci e mandorle, semi oleosi, frutta secca, latte di bufala
Aflatossina M1 e M2
Metabolismo B1 B2
latte di vacca
Zearalenoni: zearalenone, zearalenolo
Fusarium graminearum, F. culmorum
Mais e altri cereali
Ocratossina A e B
Aspergillus Ochraceus, Penicillium verrucosum e altre specie di Penicillium e Aspergillus
Orzo, mais, frumento e latri cereali, pane, paste e altri prodotti da forno,
Tricoteceni:
- Tossina T-2
- Deossinivalenolo
- Fusarenone
- Nivalenolo
- Tricotecine
- Fumonisine


- F. sporotrichioides
- F. graminearum e culmorum
- F. graminearum e culmorum
- Trichothecium roseum
- Stachibotris atra
- Fusarium spp.

- Mais e altri cereali
- Frumento e altri cereali
- Frumento e altri cereali
- Frutta e derivati
- Frutta e derivati
- Mais e altri cereali
Patulina
Penicillium expansum e altri Penicillium e Aspergillus
Futta e derivati

Nella produzione di tossine molti sono i fattori che concorrono, siano essi estrinseci o intrinseci.
I fattori intrinseci sono:
1) il potenziale tossingeno del dato ceppo che può variare nell'ampio intervallo da 1 a 104;
2) il livello di contaminazione iniziale.

Diversamente i fattori estrinseci sono correlati alle condizioni ecologiche:
1) fattori chimici, chimico-fisici e fisici, quindi umidità e acqua libera, T, tempo, substrato favorevole, rapporto CO2/O2.
2) fattori biologici: parassiti, competizione tra ceppi fungini, flora di competizione, stress della pianta, resistenza del substrato genetica e fisica.

Tab. 1.2 Alcuni valori di acqua libera in cui preferibilmente si verifica la crescita fungina
Muffa
Aw crescita fungo
Aw produzione tossina
Aspergillus Flavus
0,78
0,84
Aspergillus parasiticus
0,80 - 0,82
0,83 - 0,87
Aspergillus Ochraceus
0,77 - 0,83
0,83 - 0,87

Tab. 1.3 Intervallo di temperatura di sviluppo delle tossine
Muffa (tossina)
Temperatura (°C)
Aspergillus (aflatossine, ocratossina)
da 24 a 37 °C
Penicillium (ocratossina)
da 20 a 32 °C
Fusarium (Zearalenone, Deossinivalenolo)
da 15 a 27 °C

2 Azioni preventive da attuare in sede di autocontrollo

Una caratteristica rilevante delle micotossine è la loro stabilità durante le fasi di stoccaggio e termoresistenza ai trattamenti termici impiegati dall'industria alimentare.
Risulta quindi di fondamentale importanza l'attività di prevenzione, ovvero tutte quelle azioni che vengono intraprese per evitare o limitare lo sviluppo fungino e la successiva produzione di tossine.
Alcune azioni che possono essere intraprese a scopo preventivo sono:
1) GAP, buone pratiche agricole e corretto impiego di anticrittogamici, all'uopo di limitare la crescita dei funghi in campo;
2) quando possibile cernita preliminare dei frutti, eliminando quelli muffiti o che presentano ferite , quindi più predisposti al fenomeno del nesting (particolarmente importante nel caso di produzione di succhi di frutta, dato che i frutti muffiti contengono maggior quantitativi di patulina);
3) lavaggio dei frutti ad alta pressione prima della macinazione, eliminando così le zone muffite e riduzione dei livelli di spore di Penicillium expansum e patulina.
4) controllo dell'umidità di stoccaggio del prodotto. Per il frumento viene considerato sicuro un valore di umidità attorno al 14,5% sul peso;
5) riduzione dei tempi di magazzinaggio delle materie prime, qualora risultasse difficoltoso il controllo dell'umidità della fornitura (parametro rilevante per le piccole realtà che producono prodotti da forno, spesso dotate di silos per lo stoccaggio di ridotte dimensioni);
6) definizione di capitolati di fornitura e procedure di accettazione e respingimento del prodotto.




mercoledì 17 febbraio 2016

Modalità di registrazione delle sostanze zuccherine sul nuovo registro telematico.


Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con proprio decreto ha emanato le disposizioni per la dematerializzazione del registro di carico e scarico per le sostanze zuccherine.
Il registro in formato cartaceo potrà essere tenuto fino al 1 ottobre 2015, dopodichè sarà obbligatorio la tenuta e la gestione in modalità telematica  del registro di carico e scarico.

I soggetti obbligati a detenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine in base alla L.82/2006 sono i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione. In questo obbligo ricadono anche gli utilizzatori dei suddetti zuccheri, ad eccezione di quelli che:

  • somministrano al pubblico;
  • producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani;
  • sono già in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, o dell’apposito registro vidimato dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio.

Le modalità di iscrizione ed accesso al SIAN e di tenuta del registro telematico sono disponibili sul sito del MIPAFF al seguente link:

Ma quali sono le sostanze zuccherine/dolcificanti soggette a registrazione? E come vanno classificate nel registro telematico?
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo utile a chi è alle prime armi con la gestione del registro dematerializzato:

Tipo di dolcificante
Registrazione
 Si/No
Classificazione
Destrosio 
Si
Glucosio 
Glucosio 
Si
Glucosio 
Sciroppo di fruttosio-glucosio 
Si
Isoglucosio in soluzione 
Sciroppo di fruttosio-glucosio disidratato 
Si
Isoglucosio 
Sciroppo di glucosio 
Si
Glucosio in soluzione
Sciroppo di glucosio disidratato 
Si
Glucosio 
Sciroppo di glucosio-fruttosio 
Si
Isoglucosio in soluzione 
Sciroppo di glucosio-fruttosio disidratato 
Si
Isoglucosio
Sciroppo di zucchero invertito 
Si
Saccarosio in soluzione 
Zucchero semolato/in granella /raffinato/ di fabbrica 
Si
Saccarosio 
Zucchero di canna 
Si
Saccarosio 
Zucchero fondente 
Si
Saccarosio 
Zucchero invertito 
Si
Saccarosio 
Zucchero liquido 
SI
Saccarosio in soluzione 
Zucchero liquido invertito 
SI
Saccarosio in soluzione
Edulcoranti (Sorbitoli, Mannitoli, Acesulfame K, Aspartame, Isomalto, Saccarina Sucralosio, Glicosidi steviolici, etc) 
No
-
Fruttosio puro (Voce Doganale 170250 00) 
No
-
Inulina 
No
-
Isolmaltulosio 
No
-
Latittolo 
No
-
Lattosio 
No
-
Malto di orzo 
No
-
Maltodestrine 
No
-
Mannitolo 
No
-
Melasso 
No
-
Sciroppo di riso 
No
-
Trealosio 
No
-
Sciroppo (zucchero) di acero 
No
-
Sciroppo (zucchero) di agave 
No
-
Zucchero di palma
No
-
Zucchero di cocco 
No
-
Zuccheri colorati e aromatizzati 
No
-
Zucchero caramellato/Caramello 
No
-
Zucchero a velo/Velo idrorepellente 
No
-

Normativa di riferimento:
-         Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
-  Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
-         D.M. n.11 del 08/01/2015;
-         MIPAAF Prot. N. 6437 del 25/6/2015.

martedì 16 febbraio 2016


Macellazione di bovini con età inferiore ai 15 giorni.

Vari responsabili di stabilimenti autorizzati alla macellazione di ungulati domestici valutano la possibilità di macellare bovini con età inferiore ai 15 giorni, riscontrando nella normativa vigente nessuna risposta chiara al loro quesito.
La normativa comunitaria e nazionale attualmente in vigore non fa riferimento a nessuna età minima sui vitelli che possono essere macellati.

Bisogna tuttavia rispettare varie prescrizioni richieste dalla normativa in vigore sul benessere animale, ossia:

- non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili; tra questi abbiamo i mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato (il cordone ombelicale deve essere caduto o completamente secco. Nel vitello la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno).

- sussiste il divieto di trasportare vitelli di meno di dieci giorni. Il trasporto è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km.

- sussiste il divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore i vitelli di età inferiore ai 14 giorni. Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre vitelli di età superiore a 10 giorni e inferiore a 14 giorni.

Inoltre, il Regolamento 854 del 29 aprile 2004, nella sezione relativa alla visita post mortem dei bovini, parla di “bovini di età inferiore alle sei settimane”, destinando quindi al consumo umano anche le carni di bovini con età inferiore ai 15 giorni.


Ultima considerazione: la denominazione di vendita delle carni di bovini con età inferiore ai 15 giorni sarà “vitello” o “carne di vitello” (denominazione di vendita prevista per le carni ottenute da bovini macellati dalla nascita sino all'ottavo mese).

Normativa di riferimento:
- legge 4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi 12 dicembre 1969, n. 963, 16 febbraio 1983, n. 44 e 3 agosto 2004, n. 204;
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
- Circolare MIPAAF Prot. 7770 del 13/04/2015.