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venerdì 26 febbraio 2016

e-commerce: diciture obbligatorie

Come noto, da qualche anno, la vendita "in rete" di prodotti alimentari è sempre più diffusa ed è diventata un business appetibile.

Ancora più importante sta diventando la vendita "on line" di alimenti pronti per il consumo;

in sostanza si tratta di prodotti gastronomici preparati da ristoranti o gastronomie, che vengono ordinati dal consumatore utilizzando dei siti internet che, a loro volta, provvedono a girare l'ordine all'operatore del settore alimentare che preparerà il piatto richiesto e lo porterà al domicilio del cliente.

Sino all'entrata in vigore del regolamento UE 1169/11, i siti internet di cui stiamo parlando, non avevano obblighi specifici di informazioni al consumatore, fatti salvi gli obblighi previsti da normative orizzontali che disciplinano la vendita a distanza.

Oggi, con l'entrata in vigore del predetto regolamento, sono state dettate le informazioni che il consumatore deve obbligatoriamente avere a disposizione e le relative modalità per esprimerle.

In particolare è l'art. 14 del regolamento UE 1169/11 che disciplina la materia:

Art. 14
Vendita a distanza
1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'art. 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all'art. 9, paragr. 1, lett. f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'art. 44 sono rese disponibili ai sensi del paragr. 1 del presente articolo.

In sostanza, ad eccezione del "termine minimo di conservazione" o della "data di scadenza", tutte le informazioni che normalmente troviamo sull'etichetta di un prodotto alimentare preimballlato, dovranno essere messe a disposizione anche sul sito internet dove è possibile acquistare il prodotto.
Le stesse informazioni, poi, le dobbiamo anche trovare  al momento della consegna. .

Da una breve ricerca effettuata in rete, ho potuto notare che la vendita "on line" di alimenti confezionati (o preimballati) rispetta la normativa.

Di contro ho potuto verificare che NESSUN sito che effettua la vendita ON LINE di prodotti di gastronomia preparati presso la ristorazione pubblica o simili, rispetta la norma sopra citata, nè , tantomeno, questa normativa viene rispettata da chi esegue la consegna del cibo.

Va difatti precisato che l'art. 14 del reg. UE 1169/11, si applica sia per i prodotti venduti preconfezionati che per quelli venduti sfusi.

Le indicazioni relative al cibo venduto "SFUSO", che dovremmo trovare sul sito internet del venditore, devono essere quelle previste dall'art. 44 del reg. UE 1169/11 e quelle previste dall'art. 16 del dlgs 109/92, ovvero:

a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione. Inoltre gli ingredienti  che provocano allergie o intolleranze andranno evidenziati rispetto agli altri;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.

Le stesse informazioni dovranno essere messe a disposizione del consumatore al momento della consegna del prodotto.

Gualtiero Casavola







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