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mercoledì 17 febbraio 2016

Modalità di registrazione delle sostanze zuccherine sul nuovo registro telematico.


Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con proprio decreto ha emanato le disposizioni per la dematerializzazione del registro di carico e scarico per le sostanze zuccherine.
Il registro in formato cartaceo potrà essere tenuto fino al 1 ottobre 2015, dopodichè sarà obbligatorio la tenuta e la gestione in modalità telematica  del registro di carico e scarico.

I soggetti obbligati a detenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine in base alla L.82/2006 sono i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione. In questo obbligo ricadono anche gli utilizzatori dei suddetti zuccheri, ad eccezione di quelli che:

  • somministrano al pubblico;
  • producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani;
  • sono già in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, o dell’apposito registro vidimato dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio.

Le modalità di iscrizione ed accesso al SIAN e di tenuta del registro telematico sono disponibili sul sito del MIPAFF al seguente link:

Ma quali sono le sostanze zuccherine/dolcificanti soggette a registrazione? E come vanno classificate nel registro telematico?
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo utile a chi è alle prime armi con la gestione del registro dematerializzato:

Tipo di dolcificante
Registrazione
 Si/No
Classificazione
Destrosio 
Si
Glucosio 
Glucosio 
Si
Glucosio 
Sciroppo di fruttosio-glucosio 
Si
Isoglucosio in soluzione 
Sciroppo di fruttosio-glucosio disidratato 
Si
Isoglucosio 
Sciroppo di glucosio 
Si
Glucosio in soluzione
Sciroppo di glucosio disidratato 
Si
Glucosio 
Sciroppo di glucosio-fruttosio 
Si
Isoglucosio in soluzione 
Sciroppo di glucosio-fruttosio disidratato 
Si
Isoglucosio
Sciroppo di zucchero invertito 
Si
Saccarosio in soluzione 
Zucchero semolato/in granella /raffinato/ di fabbrica 
Si
Saccarosio 
Zucchero di canna 
Si
Saccarosio 
Zucchero fondente 
Si
Saccarosio 
Zucchero invertito 
Si
Saccarosio 
Zucchero liquido 
SI
Saccarosio in soluzione 
Zucchero liquido invertito 
SI
Saccarosio in soluzione
Edulcoranti (Sorbitoli, Mannitoli, Acesulfame K, Aspartame, Isomalto, Saccarina Sucralosio, Glicosidi steviolici, etc) 
No
-
Fruttosio puro (Voce Doganale 170250 00) 
No
-
Inulina 
No
-
Isolmaltulosio 
No
-
Latittolo 
No
-
Lattosio 
No
-
Malto di orzo 
No
-
Maltodestrine 
No
-
Mannitolo 
No
-
Melasso 
No
-
Sciroppo di riso 
No
-
Trealosio 
No
-
Sciroppo (zucchero) di acero 
No
-
Sciroppo (zucchero) di agave 
No
-
Zucchero di palma
No
-
Zucchero di cocco 
No
-
Zuccheri colorati e aromatizzati 
No
-
Zucchero caramellato/Caramello 
No
-
Zucchero a velo/Velo idrorepellente 
No
-

Normativa di riferimento:
-         Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
-  Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
-         D.M. n.11 del 08/01/2015;
-         MIPAAF Prot. N. 6437 del 25/6/2015.

1 commento:

  1. Chiedo un chiarimento: all'articolo 28 della Legge 82 del 2006 si chiarisce che il registro delle sostanze zuccherine debba esser tenuto anche da parte degli utilizzatori di queste ultime. Questo significa che ogni produttore di alimenti (esclusi quei pochi indicati nel medesimo articolo) deve tenere un registro telematico di suddette sostanze?
    Grazie per gli eventuali chiarimenti.

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